Ordinanza di demolizione di un abuso edilizio sottoposto a sequestro penale: quid iuris?
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, ha affermato che, a meno che ciò non corrisponda a un suo interesse personale, a carico del soggetto che patisce il provvedimento di sequestro penale di un suo bene, in pendenza della misura, non vi è né un obbligo di attivarsi giudizialmente per assicurare l’esecuzione dell’ingiunzione demolitoria, né un onere di collaborazione con il Comune per portare a esecuzione l’ingiunzione (nemo tenetur se detegere).
L’ordine demolitorio di un manufatto abusivo in pendenza di sequestro penale non è nullo per impossibilità dell’oggetto: esso persiste nella sua materialità e spiega per intero la sua antigiuridicità anche in pendenza del vincolo penale, il quale, nel descritto contesto, rileva esclusivamente nel senso di impedire che, per la durata del sequestro, l’ordinanza di demolizione possa essere eseguita, così non riverberandosi nella validità giuridica del provvedimento amministrativo repressivo, che resta perfetto e giuridicamente valido, ancorché carente di esecutività in ragione di un vincolo esterno (il sequestro penale) e fintanto che duri l’efficacia di questo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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