Accesso civico generalizzato e pubblici appalti
Il TAR Milano ha affermato che l’accesso civico generalizzato in materia di appalti pubblici risulta attualmente disciplinato dall’art. 35 d.lgs. 36/2023 e va riconosciuto indipendentemente dalla partecipazione dell’istante alla procedura di gara, ferma restando la verifica della compatibilità con le eccezioni di cui all’art. 5-bis, co. 1 e 2 d.lgs. 33/2013, poste a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati.
In presenza di istanze di accesso civico generalizzato, qualora vengano in rilievo ipotesi intersecate, tanto di violazione di un segreto tecnico o commerciale di cui all’art. 35, co. 4, lett. a d.lgs. 36/2023, quanto di pregiudizi agli interessi economici e commerciali dell’offerente di cui all’art. 5-bis, co. 2 d.lgs. 33/2013, la P.A. è tenuta ad esercitare un potere discrezionale di ponderazione mediante la tecnica del bilanciamento, al fine di accertare la sussistenza o no di un pericolo di concreto pregiudizio per gli interessi tutelati dal legislatore.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!