Accesso agli atti nelle procedure ad evidenza pubblica
Il TAR Veneto ha affermato che, nel caso in cui la Stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, non renda disponibile attraverso la piattaforma digitale la documentazione di gara prevista dall’art. 36, co. 1-2 d.lgs. 36/2023, la richiesta di accesso dell’operatore economico interessato è regolata dall’ordinario procedimento disciplinato dalla l. 241/1990, con conseguente applicazione, in caso di diniego espresso o tacito all’ostensione, dell’art. 116 c.p.a., non essendo in tal caso applicabile il rito accelerato previsto dall’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023.
L’unico rimedio previsto dal codice dei contratti pubblici per il caso di ostensione parziale degli atti di gara è contenuto nella norma da ultimo citata, il quale rimedio, però, si riferisce soltanto all’impugnazione delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori.
Post di Alberto Antico – avvocato
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