Gli abusi edilizi, tra giudicato penale, repressione amministrativa da parte del Comune e scrutinio del G.A.
Il TAR Veneto ha ribadito il principio cardine di indipendenza tra le vicende del giudizio penale e il provvedimento amministrativo con riguardo al tema degli abusi edilizi.
Nondimeno, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., il giudicato penale costituisce un vincolo che, sotto il profilo oggettivo, copre solo l’accertamento dei “fatti materiali” e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l’autonoma valutazione da parte del G.A. o G.O.
Nel caso di specie, il TAR ha riconosciuto la non sussistenza dei fatti contestati dal Comune, ossia la realizzazione di un fabbricato in un’epoca successiva alla scadenza del termine della DIA precedentemente presentata, giacché in sede penale si era accertato che a una certa data l’immobile risultava quantomeno iniziato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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