Tolleranze costruttive e riforma Salva casa

03 Lug 2025
3 Luglio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che la cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024) che ha introdotto nell’art. 34-bis d.P.R. 380/2001 i commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis e 3-ter, in riferimento alle tolleranze costruttive ed esecutive, non può trovare applicazione rispetto ai provvedimenti adottati precedentemente alla sua  entrata in vigore; rimane peraltro salva la possibilità per il Comune di rivedere le proprie decisioni, rivalutando la domanda (di sanatoria) originaria alla luce delle novità introdotte da tale novella normativa.

Il mero superamento della soglia di tolleranza del 2%, applicabile ratione temporis, non risulta sufficiente a configurare una variazione essenziale, dovendo il Comune svolgere una verifica in concreto sulle particolarità delle opere abusive, al fine di evidenziare le ragioni per cui l’intervento difforme eseguito abbia comportato una variazione essenziale, meritevole di sanzione ripristinatoria.

Post di Alberto Antico – avvocato

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