Il Consiglio di Stato impone una lettura restrittiva della cd. compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167 d.lgs. 42/2004
Il Consiglio di Stato, in riforma di una sentenza del TAR Veneto, ha affermato che il comma 4 dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, costituisce una norma eccezionale di stretta interpretazione, per cui l’interprete deve privilegiare la lettura più conforme al criterio di inestensibilità delle ipotesi di autorizzazione postuma e, nei casi dubbi, deve prediligere l’opzione che abbia per effetto quello di restringerne e non di ampliarne il campo di applicazione.
Nel caso di specie, la viabilità realizzata dal privato, che modificava radicalmente l’originaria “capezzagna” prima con superfici sterrate e poi con la pavimentazione e la realizzazione di cordoli laterali, in un’area soggetta a vincolo paesaggistico boschivo, non può rientrare nella manutenzione straordinaria.
La trasformazione in strada o in piazzale, con modifica tendenzialmente non reversibile dello stato dei luoghi, comporta una modifica del territorio e costituisce quindi nuova costruzione, per la quale occorre l’espresso titolo edilizio.
Il termine “manutenzione … straordinaria” è adoperato dall’art. 167 cit. in senso tecnico, proprio al fine di escludere dalla sanatoria paesaggistica tutti gli altri interventi edilizi di cui all’art. 3 d.P.R. 380/2001, come risulta confermato dal nuovo testo dell’art. 36-bis T.U. edilizia, introdotto dalla cd. riforma Salva casa, che ha aggiunto la sanatoria paesaggistica postuma in caso di parziali difformità dal titolo edilizio.
Il ripristino per gli interventi abusivamente realizzati in zona vincolata è espressamente previsto dalla legge sia dall’art. 167, co. 1 d.lgs. 42/2004, sia dall’art. 27 d.P.R. 380/2001.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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