Ordine di trattazione dei ricorsi in materia di appalti pubblici
Il TAR Catania ha affermato che la questione dell’ordine di trattazione tra ricorso principale e incidentale deve essere risolta a favore del primo, tenuto conto che mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe comunque di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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