L’opposizione di terzo nel processo amministrativo
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, ai sensi dell’art. 108 c.p.a., la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo ordinaria risulta fondata su due elementi: a) la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta; b) il pregiudizio che la sentenza reca ad una posizione giuridica di cui l’opponente risulti titolare.
La legittimazione a proporre opposizione di terzo va riconosciuta: 1) ai controinteressati pretermessi; 2) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all’esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); 3) ai controinteressati non facilmente identificabili; 4) in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, mentre non sono legittimati i titolari di una situazione giuridica derivata ovvero i soggetti interessati solo di riflesso (ad es. soggetti legati da rapporti contrattuali con i legittimati all’impugnazione).
L’opposizione di terzo può essere proposta non da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione e hanno un interesse, sia pure di fatto, a insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto da coloro che, oltre a essere terzi, vantano, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata nella sentenza e nel contempo incompatibile con l’assetto di interessi che da essa scaturisce.
Post di Alberto Antico – avvocato
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