Contributo di costruzione e cambio d’uso di un edificio realizzato prima della cd. legge Bucalossi

15 Lug 2025
15 Luglio 2025

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che gli oneri di urbanizzazione sono stati introdotti dalla l. 10/1977, cd. legge Bucalossi. Tali oneri hanno la funzione di recuperare dal privato concessionario del titolo edilizio le spese sostenute dalla collettività comunale per la trasformazione del territorio a seguito della concessione del diritto di edificazione.

Alla natura di corrispettivo dei predetti oneri corrisponde l’obbligo, da parte della P.A., di provvedere ad una loro quantificazione in linea con il carico urbanistico aggiuntivo conseguente alla trasformazione edilizia.

Essi spettano tanto in caso di ampliamento e ristrutturazione edilizia quanto in caso di mutamento d’uso “urbanisticamente rilevante” e sono parametrati sul conguaglio tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per l’edificio preesistente e quelli dell’edificio rinnovato, ovvero (in caso di cambio d’uso) sulla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione originaria e quelli più elevati del nuovo uso.

Il contributo di concessione va determinato con riferimento alla disciplina, legislativa e regolamentare, vigente al momento del rilascio del titolo edilizio, che segna il perfezionamento della fattispecie concessoria (o autorizzatoria, a seconda della tipologia di titolo edilizio).

Nel caso di cambio d’uso, qualora la costruzione originaria risalga ad un’epoca in cui non vigeva ancora l’istituto del contributo concessorio (cioè, ante 1977), il relativo onere deve ritenersi assolto virtualmente, giacché, in difetto di un’imputazione virtuale del pregresso, alla sopravvenuta disciplina impositiva verrebbe data un’inammissibile applicazione retroattiva.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

1 reply
  1. Anonimo says:

    Mi spiace ma non è così. Nella sentenza si contesta anche il fatto che il comune non abbia mai stabilito le tariffe, e molte altre cose; ma se oggi si fa il cambio d’uso in artigianale, paga ex novo come artigianale. La parola ” assolto virtualmente” a mio avviso è fuori luogo.

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC