Dipendente pubblico part-time e partecipazione ai pubblici appalti
Il Consiglio di Stato ha affermato che la progettazione svolta da un dipendente pubblico, sebbene in regime part-time, non può essere utilizzata dallo stesso (o dall’operatore economico in cui egli sia, a qualsiasi titolo, inserito) per integrare i requisiti tecnico professionali, necessari in base alla lex specialis di una gara pubblica, in quanto si tratta di attività imputabile esclusivamente alla P.A., all’interno della cui complessa organizzazione si inserisce la prestazione intellettuale, priva di profili di autonomia e della caratteristica dell’intuitu personae.
Parimenti, la previsione di incentivi economici per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici è un elemento retributivo del tutto neutro rispetto alla problematica in esame e, pur esprimendo una logica premiale, è inidoneo a superare il dato dell’immedesimazione organica del dipendente pubblico ed a scorporare le sue prestazioni dalla più complessa organizzazione pubblica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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