Presentazione di una CILA ed esecuzione di lavori edili maggiori e abusivi

30 Lug 2025
30 Luglio 2025

Il TAR Napoli ha approvato l’operato di un Comune che, a fronte della CILA di un privato, avendo accertato però l’esecuzione di opere abusive configuranti nel complesso una ristrutturazione edilizia pesante, ha applicato quale norma sanzionatoria l’art. 33 d.P.R. 380/2001.

Post di Alberto Antico – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    In questo caso non è possibile applicare, il principio tra legittimità del titolo edilizio e conformità dell’opera realizzata, come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 447 del 9 giugno 2025, che richiama i principi di proporzionalità e “minimo mezzo”, chiarendo il corretto perimetro dell’autotutela e della repressione edilizia.

    Di fatto questa sentenza fa la distinzione tra illegittimità del titolo e illegittimità dell’opera realizzata: in caso di difformità esecutiva, l’Amministrazione non può annullare il titolo, ma deve esercitare il potere repressivo sull’abuso.

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  2. Anonimo says:

    Immagino sarebbe stato la stessa cosa se fosse stata presentata la Scia edilizia leggera, ex art. 22 allora.

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