Interruzione del processo amministrativo per fallimento di una parte
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di interruzione del processo determinata dall’apertura del fallimento ai sensi dell’art. 43 r.d. 267/1942 (precedente legge fallimentare), il termine trimestrale per la prosecuzione ad opera del curatore fallimentare decorre non solo dalla comunicazione della dichiarazione giudiziale di interruzione, ma anche da qualsiasi ulteriore fatto idoneo a comprovare con certezza la previa conoscenza dell’evento interruttivo, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione (nella specie, si è ritenuto che decorra dalla data della domanda al giudice delegato di autorizzazione a costituirsi nel giudizio).
Al processo amministrativo non si applica l’art. 143, co. 3 d.lgs. 14/2019 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), il quale fa decorrere il termine per la riassunzione «da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice», bensì opera la disposizione speciale contenuta nell’art. 80, co. 3 c.p.a. che mira a disciplinare uniformemente la ripresa del processo a seguito di qualunque evento interruttivo, ivi incluso il fallimento di una parte.
Post di Alberto Antico – avvocato
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