Deposito tardivo ed autorizzazione del Giudice
Il TAR Veneto ribadisce che il termine per il deposito di memorie di 30 giorni liberi prima dell’udienza pubblica è perentorio, e l’eventuale ed eccezionale possibilità di produzione oltre tale termine è su autorizzazione del Collegio, verificata la circostanze che la mancata produzione nel termine di legge sia stata particolarmente difficile.
Non ha dunque rimesso in termini la P.A. il cui deposito tardivo era stato dovuto ad un deposito (nei termini) di una memoria relativa ad un altro ricorso, in quanto trattavasi di errore materiale della parte.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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