I vincoli culturali precedenti al d.lgs. 42/2004
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 129, co. 1 d.lgs. 42/2004 (“sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico”) esclude, in conformità al principio secondo cui la legge generale successiva non deroga le leggi precedenti speciali, che il Codice dei beni culturali e del paesaggio produca un effetto abrogativo delle leggi preesistenti relative a specifici siti, aree, città o parti di esse, monumenti nazionali.
Il precedente art. 128 intende disciplinare specificamente la perdurante efficacia o no delle notifiche di provvedimenti adottati in base alla disciplina generale previgente e pertanto non può essere richiamato per escludere l’efficacia dei decreti di vincolo per i quali non era prevista alcuna notifica individuale e che erano resi pubblici mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dall’art. 128 cit. è desumibile un principio generale di continuità e conservazione dei precedenti vincoli, atteso che tutte le notifiche effettuate in base alle normative previgenti citate mantengono efficacia sotto la vigenza del d.lgs. 42/2004: anche con riguardo ai beni culturali di cui all’art. 10, co. 3 d.lgs. cit., per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle l. nn. 364/1909 e 778/1922, l’art. 128 cit., pur prevedendo un procedimento diretto a valutare l’attualità dell’interesse sotteso al vincolo, dispone comunque che, fino alla conclusione del procedimento medesimo, le notifiche originarie restano efficaci in conformità al predetto principio generale di continuità .
La disciplina dei monumenti nazionali ha avuto, quantomeno fino al 1939, una propria autonomia e particolarità , atteso che, come evidenziato dalla circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 13/2012, la l. 364/1909 non conosceva la tipologia di beni culturali di interesse relazionale esterno, circostanza che rendeva necessaria l’adozione di provvedimenti ad hoc dichiarativi di monumenti nazionali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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