È possibile recuperare un sottotetto anche se non aveva destinazione residenziale?
Il T.A.R. Veneto affronta alcune interessanti questioni in materia di recupero dei sottotetti, ai sensi del combinato disposto della l.r. Veneto n. 51/2019 e dell’art. 2 bis, c. 1 quater del d.P.R. n. 380/2001. Nello specifico, il Collegio ritiene che anche il sottotetto che, in origine, era stato assentito dall’ente comunale come volume non utile (rectius: non residenziale) e, quindi, esente dal contributo di costruzione, può essere recuperato ai fini abitativi, eventualmente pagando il contributo di costruzione (se dovuto) e/o richiedendo gli standard a parcheggi (se necessario).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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È opportuno ricordare che, per sua natura, il sottotetto è sempre stato generalmente considerato un volume non utile, ovvero non residenziale, e in quanto tale escluso dal computo volumetrico ai fini urbanistici, laddove sussistano determinate caratteristiche (altezza media, illuminazione, accessibilità, destinazione, ecc.).
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