Rapporto tra deroga alla distanza tra le costruzioni che confinano con piazze e pubbliche vie, prevista dall’art. 879, comma 2, c.c, e art. 9,comma 2, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
Il secondo comma dell’art. 879 del codice civile così recita: “Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano”.
In un caso esaminato dal Consiglio di Stato il ricorrente sosteneva che questo articolo del codice civile rendesse non applicabile le distanze di cui all'art. 9,comma 2, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto non fondata questa tesi.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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