Rapporto tra deroga alla distanza tra le costruzioni che confinano con piazze e pubbliche vie, prevista dall’art. 879, comma 2, c.c, e art. 9,comma 2, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

15 Set 2025
15 Settembre 2025

Il secondo comma dell’art. 879 del codice civile così recita: “Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano”.

In un caso esaminato dal Consiglio di Stato il ricorrente sosteneva che questo articolo del codice civile rendesse non applicabile le distanze di cui  all'art. 9, comma 2,  del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto non fondata questa tesi.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Immagino si parli di distanze dai confini di zona-

    In una norma comunale si dice: da zona a destinazione pubblica: 1/2 dell’altezza dell’edificio con un minimo di m 5,00,
    fatte salve le sopraelevazioni per le quali sono ammesse distanze inferiori con il vincolo
    di non sopravanzare comunque il fronte verso gli spazi pubblici; sono ammesse distanze
    inferiori previo consenso dell’Amministrazione Comunale o altro Ente pubblico
    proprietario

    da zona a destinazione pubblica: 1/2 dell’altezza dell’edificio con un minimo di m 5,00,
    fatte salve le sopraelevazioni per le quali sono ammesse distanze inferiori con il vincolo
    di non sopravanzare comunque il fronte verso gli spazi pubblici; sono ammesse distanze
    inferiori previo consenso dell’Amministrazione Comunale o altro Ente pubblico
    proprietario

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