Rileva, a livello paesaggistico, il parere MIBACT n. 16721/2010?
Il TAR Veneto ha risposto di no, confermando la giurisprudenza già del Consiglio di Stato.
Tale parere, infatti, affermando che la modifica all’aspetto esteriore del bene paesaggistico tutelato deve essere percepibile per poter essere censurata mediante diniego di compatibilità paesaggistica, si pone in contrasto con la lettera della legge, che vuole che l’Autorità sia previamente interpellata nel caso di realizzazione di nuovi volumi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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