L’inibitoria di una SCIA edilizia
Il TAR Milano ha affermato che, in base all’art. 19, co. 6-bis l. 241/1990, la P.A., per esercitare il potere inibitorio puro nei casi di SCIA in materia edilizia, ha un termine di 30 giorni, decorso il quale può ancora intervenire ai sensi del precedente comma 4, ma solo ove ricorrano le condizioni previste per l’esercizio del potere di autotutela.
Questa previsione ha la finalità di tutelare l’affidamento del privato che matura e si consolida con il trascorrere del tempo. Per questa ragione, quando il titolo abilitativo si forma a seguito di una falsa rappresentazione del privato e non vi è quindi alcun affidamento da tutelare, non solo è ammesso il superamento del termine massimo per l’esercizio del potere di autotutela, ma neppure è necessario procedere alla comparazione di interessi, posto che l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto è, in questi casi, sostanzialmente in re ipsa, non potendosi tollerare il mantenimento di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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