Lingua degli atti di una gara pubblica
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 168, co. 5 d.lgs. 36/2023, afferente alla mancanza di una traduzione ufficiale in lingua italiana degli atti, opera allorché il documento originale sia stato redatto solamente in lingua straniera. Non è per converso applicabile, nel caso in cui i documenti di gara siano stati redatti, nella loro versione originale, sia in lingua straniera che in italiano, con apposizione di una doppia sottoscrizione per ciascuno dei due testi. La sussistenza di un documento originale già in lingua italiana esclude infatti la necessità di un’ulteriore traduzione ufficiale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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