La vicinitas e i ricorsi al G.A. in materia edilizia
Il Consiglio di Stato ha affermato che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Il ricorrente deve specificare - con riferimento alla situazione concreta e fattuale - in quale misura e con quali modalità il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale. Il vaglio sulla vicinitas deve infatti essere strumentale a evitare che dietro l’azione giurisdizionale si celi una attività emulativa. Comunque, il ricorrente ha l’onere di dimostrare l’effettività del pregiudizio derivante dalla realizzazione della costruzione di cui si controverte.
Nel caso di specie, il pregiudizio è stato ritenuto in re ipsa, in considerazione del rilievo che i due fondi confinanti, del ricorrente e del controinteressato, avessero destinazioni profondamente diverse, venendo in rilievo un comparto produttivo, nel quale, a seguito del cambio di destinazione d’uso di cui al titolo oggetto di impugnativa, veniva innestata una attività, rectius un servizio, di natura totalmente differente, come la casa del commiato. Il ricorrente aveva anche fatto riferimento al decremento di valore della sua proprietà ed al peggioramento complessivo dei caratteri urbanistici dell’area che renderebbe estremamente difficoltose la futura vendita o la locazione del proprio immobile, stante l’incompatibilità dell’attività funeraria con gli usi ammessi dal Piano di lottizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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In altro caso il Consiglio di Stato ha stabilito che il “ sovraccarico di mestizia ” è inidoneo a legittimare l’azione giurisdizionale ……
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