La risarcibilità del danno non patrimoniale
Il TAR Veneto ha affermato che la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone che il fatto illecito sia astrattamente previsto come reato, ovvero è necessaria una espressa previsione di legge, ovvero ancora venga in rilievo una lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti. Quest’ultima è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l’interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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