Collegamento tra imprese e appalti pubblici

01 Nov 2025
1 Novembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che il collegamento sostanziale tra imprese va desunto dalla presenza di elementi plurimi, precisi e concordanti, idonei a sorreggere in via inferenziale la valutazione in fatto circa la sussistenza in concreto di un tale collegamento ed il relativo onere della prova grava sulla Stazione appaltante, non potendo il giudice svolgere una valutazione autonoma di tipo sostitutivo. Tra gli indici presuntivi che consentono di ritenere che più offerte provengano da un unico centro decisionale, vi sono: a) la comunanza dell’organo di vertice tra due imprese; b) la pressoché integrale identità delle migliorie proposte; c) la coincidenza del giorno di spedizione del plico contenente l’offerta dal medesimo ufficio postale con le medesime modalità. Invece, eventuali legami di parentela intercorrenti tra soci di diversi operatori economici non denotano di per sé l’esistenza di un unico centro decisionale.

Quando plurimi e univoci indici sintomatici rivelano il dato oggettivo della sostanziale unicità dell’offerta prestazionale, si è in presenza non di un mero collegamento societario, ma piuttosto di una sostanziale identità imprenditoriale dietro lo schermo formale di una apparente diversità soggettiva. In tal caso l’applicazione del vincolo di aggiudicazione risponde non solo a tutelare l’interesse proconcorrenziale, ma anche a proteggere l’affidamento riposto dal committente sulle reali caratteristiche imprenditoriali dello specifico soggetto tenuto a rendere la prestazione.

L’accertamento dell’unico centro decisionale passa attraverso un preciso sviluppo istruttorio: verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell’art. 2359 c.c.; verifica dell’esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; verifica dell’esistenza di un unico centro decisionale sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l’esistenza dell’unicità soggettiva sostanziale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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