L’azione risarcitoria nei confronti della P.A., in materia edilizia
Il Consiglio di Stato ha affermato che in sede di domanda di risarcimento dei danni nei confronti della P.A. ex art. 2043 c.c., al pari di quanto avviene in generale nel giudizio civile, il ricorrente ha l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, e fra questi anche l’evento dannoso (inteso come pregiudizio a interessi meritevoli di tutela di cui l’attore è titolare), oltre alla condotta illecita della P.A., all’elemento soggettivo e al nesso causale tra condotta ed evento dannoso. Infatti, nell’azione di responsabilità per danni dinanzi al G.A. il principio dispositivo dell’art. 2697, co. 1 c.c. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento.
In materia edilizia, mentre la lesione dell’interesse alla qualità dell’insediamento abitativo dei vicini-condòmini, dovuta alla riduzione di aria e luce nel cortile, e l’aumento del traffico attraverso le parti comuni, a causa delle opere realizzate dal confinante, sono sufficienti a sorreggere l’interesse alla domanda di annullamento, ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria occorre un elemento ulteriore, consistente nella prova dei danni derivanti dall’attività edilizia legittimata dal Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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