L’accesso civico generalizzato (avanzato da un giornalista per gli extra-costi delle opere delle Olimpiadi invernali 2026)

13 Nov 2025
13 Novembre 2025

Il TAR Milano ha offerto una pregevole disamina dell’istituto dell’accesso civico generalizzato.

In particolare il giornalista, nell’esercizio della propria attività professionale, e fermo restando il rispetto dei limiti del diritto di cronaca, rientra ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 33/2013 nel “chiunque” che, in qualità di civis, può accedere alle informazioni e alla documentazione in possesso di una P.A.

Quanto ai limiti previsti dal successivo art. 5-bis, co. 2 relativi alla tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza (lett. b) e degli interessi economici e commerciali (lett. c), spetta alla P.A. operare un bilanciamento concreto dei contrapposti interessi all’ostensione e alla riservatezza, non potendo comunque l’accesso civico generalizzato portare alla divulgazione di informazioni sensibili che possano ledere gli interessi privati dedotti dal controinteressato e dalla P.A. stessa.

Nel caso di specie, in relazione agli extra-costi sostenuti dalle società responsabili per la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, i quali verranno coperti dalle risorse pubbliche stanziate con il cd. decreto Sport (d.l. 96/2025, come convertito dalla l. 119/2025), la richiesta di accesso civico avanzata da un giornalista non fuoriesce dall’ambito di controllo diffuso tutelato dall’art. 5 d.lgs. 33/2013. La circostanza eccepita dalla P.A. resistente, secondo cui l’iter procedimentale è ancora in corso, le consente di far ricorso al potere di differimento dell’accesso civico al momento della conclusione del procedimento e della definizione precisa delle stime degli extra-costi oggetto dell’istanza, ma non può giustificare il diniego di accesso civico.

Non sussiste l’interesse-limite alla tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza, essendo esso riferito alle comunicazioni di carattere privato e confidenziale, così come evidenziato e chiarito dalle Linee guida ANAC (cfr. delibera n. 1309/2016).

Post di Alberto Antico – avvocato

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