L’accesso civico generalizzato (avanzato da un giornalista per gli extra-costi delle opere delle Olimpiadi invernali 2026)
Il TAR Milano ha offerto una pregevole disamina dell’istituto dell’accesso civico generalizzato.
In particolare il giornalista, nell’esercizio della propria attività professionale, e fermo restando il rispetto dei limiti del diritto di cronaca, rientra ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 33/2013 nel “chiunque” che, in qualità di civis, può accedere alle informazioni e alla documentazione in possesso di una P.A.
Quanto ai limiti previsti dal successivo art. 5-bis, co. 2 relativi alla tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza (lett. b) e degli interessi economici e commerciali (lett. c), spetta alla P.A. operare un bilanciamento concreto dei contrapposti interessi all’ostensione e alla riservatezza, non potendo comunque l’accesso civico generalizzato portare alla divulgazione di informazioni sensibili che possano ledere gli interessi privati dedotti dal controinteressato e dalla P.A. stessa.
Nel caso di specie, in relazione agli extra-costi sostenuti dalle società responsabili per la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, i quali verranno coperti dalle risorse pubbliche stanziate con il cd. decreto Sport (d.l. 96/2025, come convertito dalla l. 119/2025), la richiesta di accesso civico avanzata da un giornalista non fuoriesce dall’ambito di controllo diffuso tutelato dall’art. 5 d.lgs. 33/2013. La circostanza eccepita dalla P.A. resistente, secondo cui l’iter procedimentale è ancora in corso, le consente di far ricorso al potere di differimento dell’accesso civico al momento della conclusione del procedimento e della definizione precisa delle stime degli extra-costi oggetto dell’istanza, ma non può giustificare il diniego di accesso civico.
Non sussiste l’interesse-limite alla tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza, essendo esso riferito alle comunicazioni di carattere privato e confidenziale, così come evidenziato e chiarito dalle Linee guida ANAC (cfr. delibera n. 1309/2016).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!