Risorse di personale nei pubblici appalti
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ove la lex specialis di gara preveda il punteggio premiale riferito alle “maggiori risorse di personale” in presenza di personale aggiuntivo effettivamente destinato ai compiti previsti, con esclusione del personale già ricompreso nella dotazione minima, deve essere esclusa la valorizzazione di figure già comprese nella dotazione minima.
Nel caso di specie, era illegittima l’attribuzione del punteggio premiale per la figura dei responsabili di settore in quanto, dalla disamina dell’offerta, si evinceva che detto personale fosse a costo zero in quanto già adibito ad altre funzioni. L’indicata interpretazione della lex specialis di gara, oltre che coerente con il dato letterale, era suffragata sul piano teleologico, in quanto la tesi della valorizzazione del conferimento delle funzioni al personale adibito ad altre mansioni avrebbe svuotato la previsione della logica scriminante propria di un criterio premiale, calibrato in funzione del potenziamento dell’offerta attraverso un quid pluris sul piano delle risorse personali dedicate al servizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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