Costi della manodopera
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 41, co. 14 d.lgs. 36/2023 sancisce l’obbligo della Stazione appaltante di quantificare e indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui quantificare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale.
L’indicazione separata dei costi della manodopera da parte della Stazione appaltante è volta a imporre una maggiore trasparenza all’azione amministrativa, rafforzando la tutela della manodopera e a fare in modo che gli operatori economici parametrino i propri costi della manodopera a quelli indicati dalla P.A., in modo da responsabilizzare gli stessi.
L’operatore economico, fermo restando che la percentuale di ribasso va calcolata sull’intero importo a base d’asta, comprensivo del costo della manodopera, può decidere di offrire un costo della manodopera inferiore a quello quantificato dalla Stazione appaltante, dovendo, in tal caso, giustificarne i razionali, ma non è tenuto a farlo se non vi osta il tenore della legge di gara, considerando anche l’importo complessivo a base d’asta e la composizione dello stesso.
L’indicazione separata, da parte dell’offerente, del costo della manodopera offerto rispetto al ribasso sull’importo a base d’asta trova la propria ratio nel consentire allo stesso di comunicare alla Stazione appaltante, sin dalla presentazione dell’offerta, se intende applicare il ribasso offerto, da calcolare sull’intero importo a base d’asta (comprensivo del costo della manodopera), anche al costo della manodopera o soltanto alle diverse voci dell’importo complessivo a base d’asta.
Il d.lgs. 36/2023 intende assicurare in tal modo tutela alla manodopera, atteso che il concorrente è tenuto a valutare ex ante i relativi costi e a predeterminarli, assumendosi la responsabilità della scelta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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