La c.d. “fiscalizzazione degli abusi” ha valore eccezionale e derogatorio rispetto all’ordine di demolizione

17 Nov 2025
17 Novembre 2025

Il T.A.R. Veneto, con la sentenza della sez. II, 22 ottobre 2025, n. 1862 si è occupato del rapporto tra l'ordine di demolizione degli abusi edilizi  e dell'onere della prova circa la  obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme, necessario per ottenere la fiscalizzazione del'abuso.

Si legge nella sentenza: «Il potere di disporre la fiscalizzazione degli abusi, disciplinato dall'art. 34, d.P.R. n. 380/2001, ha valore eccezionale e derogatorio e deve essere inteso nel senso che non compete all'Amministrazione procedente valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se la misura possa essere applicata, incombendo, piuttosto sul privato interessato, la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme (Tar Campania, Napoli, n. 6089/2023; Tar Sicilia, Palermo, n. 1025/2024; Cons. Stato, sez. VI, n. 9572/2023)» 

E' stato respinto il motivo di ricorso con cui veniva denunciata la mancata applicazione della fiscalizzazione in alternativa alla demolizione.

Post di Pietro Bonso - avvocato

Sentenza TAR VE 1862_2025

1 reply
  1. Anonimo says:

    Non so come mai il tar Veneto evita sempre di affrontare il vero problema.

    Fiscalizzazione edilizia, Consiglio di Stato esclude effetto sanante del pagamento sostitutivo alla demolizione

    La sanatoria edilizia si fonda su un accertamento che non è ricavabile dalla fiscalizzazione dell’abuso, ovvero dal suo mantenimento in opera previo pagamento di una sanzione pecuniaria sostitutiva di quella ripristinatoria. Così è stabilito nella sentenza n. 8904/2025 del Consiglio di Stato, che ha provveduto a confermare quanto disposto nella sentenza TAR Campania n. 2646/2023;

    Pertanto resta nuovamente confermato il principio fondamentale insito nella più ampia definizione di Stato Legittimo: l’opera ha diritto di esistere e permanere quanto ha ottenuto preventivamente i titoli abilitativi, oppure li ha ottenuti con sanatoria “piena” ex articolo 36 e 36-bis TUE (o nelle analoghe versioni previgenti) posteriormente alla sua realizzazione, rimanendo invece escluse le diverse ipotesi di fiscalizzazione edilizia. Tale impostazione è da ritenersi invariata anche a fronte delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 69/2024 Salva Casa, pur avendo integrato molto la definizione di Stato Legittimo con le varie forme di fiscalizzazioni pecuniarie edilizie. A tal proposito, se ancora ci fossero dubbi, il decreto-legge Salva Casa ha previsto al suo interno (articolo 3, comma 4), una possibile modalità di “recupero” delle fiscalizzazioni già effettuate anteriormente alla sua entrata in vigore, mediante la sola procedura di sanatoria edilizia “minore” di cui all’articolo 36-bis DPR 380/01: 4. La presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall’amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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