Il caso dell’autolavaggio abusivo
Il TAR Veneto ha affermato che la mancanza del titolo edilizio originario non può certamente essere sanata dalla presentazione della SCIA concernente le opere di ampliamento e spostamento dell’impianto (nel caso di specie, di autolavaggio).
Più precisamente, l’intervento di ampliamento e spostamento dell’impianto oggetto di una SCIA e di una successiva SCIA integrativa non può configurarsi come intervento di manutenzione straordinaria di un impianto di autolavaggio (non autorizzato) già esistente, ma va configurato come una nuova costruzione e necessita, pertanto, del previo rilascio del permesso di costruire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Mi pare che questa sentenza si possa collegare-
Corte di cassazione penale, Sez. III, sentenza 21 ottobre 2025, n. 34292
Abusi edilizi e titoli abilitativi “mobili”: quando la variante non è (né può diventare) una sanatoria
-ha affermato il principio secondo cui il permesso di costruire in variante non può essere riqualificato come permesso in sanatoria ai fini dell’applicazione del principio di doppia conformità ex
art. 36 D.P.R. 380/2001, ciò in quanto la sanatoria presuppone l’identità dell’opera tra il momento della realizzazione e quello della domanda, laddove la variante, per definizione, modifica l’opera assentita e, dunque, non è terreno d’elezione della doppia conformità.
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