Procedure PNRR e provvedimento di VIA
Il Consiglio di Stato ha affermato che la determinazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’art. 44, co. 6 d.l. 77/2021, come convertito nella l. 108/2021 (procedura speciale per alcuni progetti PNRR), come pure quella conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4 art. cit., ricomprende il provvedimento di VIA, nel senso che include in un unico atto lo stesso e i singoli titoli abilitativi, ma non li sostituisce, con conseguente onere di autonoma e tempestiva impugnazione.
L’incidenza sul diritto di proprietà della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, quale effetto legale della determinazione, si pone su di un piano distinto e non congruente rispetto alla contestazione della mancata valutazione, sin da tale fase del complesso procedimento, di misure di prevenzione del potenziale aggravamento del rischio di incidente rilevante.
Il Consiglio ha istituito in questo senso un paragone con il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) che, pur seguendo una differente disciplina (art. 27-bis del codice dell’ambiente), individua un analogo tema di inclusione di singoli titoli autorizzatori per un’opera, che conservano dunque la loro autonomia funzionale, ciò comportandone l’onere di autonoma e tempestiva impugnazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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