Mancata ottemperanza ad un’ordinanza di demolizione
Il Consiglio di Stato ha affermato che le scansioni procedimentali che connotano l’acquisizione al patrimonio del Comune di un immobile abusivo fanno sì che, allo spirare del termine dei 90 giorni per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, stabilito dall’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001, il proprietario non sia più legittimato a chiedere l’accertamento di conformità né possa demolire spontaneamente l’opera.
Sono fatti salvi i casi di proroga contemplati dalla norma a seguito della cd. riforma Salva casa.
Non è ipotizzabile un’efficacia sospensiva degli effetti della decorrenza del termine per ottemperare, in ragione dell’impugnativa dell’acquisizione del bene: l’eventuale caducazione di tale atto per un vizio proprio non consentirebbe di far retroagire il procedimento alla fase antecedente lo spirare del termine per ottemperare, conferendo ex tunc una facoltà – quella di chiedere la sanatoria – dalla quale il titolare è ormai irrimediabilmente decaduto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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