Project financing e regime delle impugnazioni
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 193, co. 2 d.lgs. 36/2023 prevede l’adozione di un provvedimento espresso che conclude la procedura di valutazione, la pubblicazione da parte dell’Ente sul proprio sito istituzionale e la comunicazione ai soggetti interessati. Pertanto, sussiste l’onere di immediata impugnazione dell’atto di approvazione della fattibilità del progetto e di individuazione del promotore, che chiude la prima fase della procedura, non potendo le censure avverso tale atto farsi valere con l’impugnazione degli atti successivi, di indizione della gara.
Rispetto a quanto previsto dal previgente art. 183, co. 15 d.lgs. 50/2016 – che si limitava a prevedere che il progetto di fattibilità fosse posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione di progetti – con il cd. terzo codice appalti l’onere di immediata impugnazione sussiste sia a carico di coloro che abbiano partecipato alla prima fase della procedura, sia a carico di coloro che non vi abbiano partecipato, contestando in radice le modalità di affidamento dei servizi mediante la procedura della finanza di progetto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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