Esclusione di offerte riconducibili a un unico centro decisionale
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in virtù dei principi generali del procedimento amministrativo e della necessaria completezza ed adeguatezza dell’istruttoria, l’opinabilità dell’accertamento, che esige valutazioni di discrezionalità tecnica, rende tendenzialmente doverosa la previa contestazione della causa di esclusione non automatica di cui all’art. 95, co. 1, lett. d d.lgs. 36/2023, da parte della Stazione appaltante agli operatori coinvolti, salvo casi eclatanti e salva l’applicazione dell’art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990, laddove l’apporto collaborativo degli interessati non avrebbe potuto condurre ad un diverso esito del procedimento.
Peraltro, nel caso in esame, la lex specialis prevedeva l’accertamento in contraddittorio della sussistenza delle circostanze di cui all’art. 95 d.lgs. 36/2023, pertanto, in presenza di tale auto-vincolo procedurale, l’esclusione disposta, senza la previa attivazione del contraddittorio, risultava illegittima per eccesso di potere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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