Le misure di self cleaning

17 Gen 2026
17 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, con riguardo al self cleaning, la motivazione si impone, ai sensi dell’art. 96, co. 6 d.lgs. 36/2023, anche a fronte della ricorrenza di ipotesi di esclusione non automatica, sia in caso di rigetto che di accoglimento dell’istanza, allo scopo di fare evincere le ragioni della valutazione tecnica compiuta dalla Stazione appaltante sulle misure di ravvedimento proposte, non essendo ammissibile, diversamente da quanto ritenuto con riferimento all’ipotesi di giudizio di ammissione alla gara, una motivazione implicita sulla non rilevanza dell’illecito.

La valutazione delle misure di self cleaning tiene conto di plurime circostanze, che sono oggetto di un’attività di verifica connotata da discrezionalità principalmente tecnica.

Nel caso di specie, il generico rinnovo della certificazione ISO 45001:2018 non poteva valere come valida forma di ravvedimento o self cleaning, in quanto, a fronte di una grave infrazione alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, la valutazione di efficacia di un sistema di gestione ISO richiedeva di prendere in considerazione le misure adottate dall’operatore all’interno del contesto specifico-aziendale. Assumendo a riferimento quanto indicato nella Linee guida n. 6 dell’Anac di cui alla delibera n. 1293 del 2016 (poi aggiornate nel 2017), occorreva dare conto dell’adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e l’affidamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento” (in coerenza peraltro con quanto previsto all’art. 7, co. 4 d.lgs. 231/2001).

Post di Alberto Antico – avvocato

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