Proroga dei contratti di concessione di servizi

23 Gen 2026
23 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che la dir. 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione osta a che il legislatore nazionale possa prorogare unilateralmente, mediante disposizioni legislative entrate in vigore dopo la data limite per la trasposizione di detta direttiva, la durata di concessioni di servizi e, in tale occasione, quale contropartita, in primo luogo, aumentare l’importo di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati, indipendentemente dal loro fatturato, in secondo luogo, mantenere un divieto di trasferimento dei loro locali e, in terzo luogo, mantenere un obbligo di accettare tali proroghe al fine, per i concessionari suddetti, di essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di tali concessioni.

Dalla dir. 2014/23 UE discende l’obbligo della P.A. aggiudicatrice di disapplicare la normativa recata dall’art. 1, co. 1047 l. 205/2017, con l’effetto di procedere con immediatezza all’indizione delle gare e il potere potere/dovere della medesima P.A. di rideterminare le condizioni di un rapporto di concessione, qualificabile come rapporto di fatto, in modo da garantire l’equilibrio dell’originario rapporto, tenendo conto di vantaggi e svantaggi per tutte le parti, in modo onnicomprensivo e a condizione di reciprocità.

Nel caso di specie, un’associazione rappresentativa dei concessionari del bingo e un concessionario per l’esercizio del gioco del bingo avevano impugnato il diniego espresso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli sull’istanza di rideterminazione del canone concessorio, avanzata per porre fine allo stato di gravissima difficoltà economico-finanziaria e di sostanziale carenza di liquidità, dovute sia all’emergenza legata all’epidemia da COVID-19, sia all’aumento del canone concessorio mensile dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 1047 cit., nella parte in cui, modificando il comma 636 dell’art. 1 l. 147/2013 ne aveva innalzato la misura, già peraltro oggetto di aumento con la previsione recata dall’art. 1, co. 934 l. 208/2015. Sono state accolte le domande riferite all’obbligo di disapplicazione e revisione dei rapporti in essere al fine di ricondurli in equilibrio, in conseguenza della disapplicazione del regime ex lege di proroga automatica per contrasto con il diritto dell’UE, anche attraverso l’esercizio di poteri in via provvisoria e interinale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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