Obblighi di pubblicazione sulla piattaforma telematica in capo alla Stazione appaltante
Il TAR Palermo ha affermato che, in materia di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 36, co. 1 d.lgs. 36/2023 e in mancanza di specifiche ragioni ostative, è onere della P.A. pubblicare immediatamente sulla piattaforma telematica l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, perché il decorso del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 120, co. 2 c.p.a. (dei cui effetti in punto di inoppugnabilità la P.A. si avvantaggia) dipende dal diligente espletamento di tale incombente.
Il TAR ha precisato che, in ragione dei princìpi di buona fede e di tutela dell’affidamento ex art. 5 d.lgs. 36/2023, non è tollerabile un contegno della Stazione appaltante che, come nel caso di specie, punti a ritardare l’obbligatoria pubblicazione di propri atti per oltre due mesi dall’adozione del provvedimento conclusivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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