Obbligo di cessione gratuita o monetizzazione dell’energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche in Veneto

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di obbligo di cessione gratuita o monetizzazione dell’energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, il termine del 30 aprile previsto dagli artt. 2 e 3 l.r. Veneto 27/2020 per l’adozione della delibera regionale ha natura ordinatoria e non perentoria, in difetto di una espressa qualificazione normativa: il suo superamento non determina la perdita del potere, né la nullità degli atti adottati tardivamente.

La richiesta regionale di pagamento dell’importo dovuto per la monetizzazione dell’energia gratuita è sufficientemente motivata quando indichi l’applicazione della formula vincolata prevista dall’art. 3, co. 2 e 3 l.r. Veneto 27/2020 e i dati tecnici (quantità di energia immessa e prezzi zonali orari) forniti da Terna e GME, non residuando alcun margine di discrezionalità amministrativa nella determinazione del quantum.

Il meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’art. 15‑bis d.l. 4/2022, come convertito nella l. 25/2022, ha finalità emergenziali e un campo di applicazione distinto rispetto alla disciplina regionale sulla monetizzazione dell’energia gratuita: esso non incide sulla determinazione del controvalore dell’energia non ceduta ai sensi dell’art. 3 l.r. Veneto 27/2020, né può condizionare la legittimità della relativa formula di calcolo.

L’obbligo di cessione gratuita di 220 kWh per kW di potenza nominale media, previsto dall’art. 12, co. 1‑quinquies d.lgs. 79/1999, come attuato dalle leggi regionali, si applica a tutte le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, senza distinzione tra concessioni scadute, in proroga o ancora in corso di validità. La disciplina dell’art. 12 cit. e delle leggi regionali attuative, che impongono ai concessionari idroelettrici la cessione gratuita o la monetizzazione dell’energia, non viola gli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost., trattandosi di onere giustificato dalla natura demaniale della risorsa idrica e dalle finalità solidaristiche e perequative della norma, rientrante nella discrezionalità legislativa anche con effetti retroattivi impropri.

È legittima la scelta del legislatore regionale di determinare il valore dell’energia non ritirata mediante riferimento al prezzo zonale orario, trattandosi di criterio coerente con le condizioni di mercato e con la disponibilità dell’energia da parte del concessionario, nonché già adottato da altre regioni e ritenuto non irragionevole dalla giurisprudenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

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