Obbligo di cessione gratuita o monetizzazione dell’energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche in Veneto
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di obbligo di cessione gratuita o monetizzazione dell’energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, il termine del 30 aprile previsto dagli artt. 2 e 3 l.r. Veneto 27/2020 per l’adozione della delibera regionale ha natura ordinatoria e non perentoria, in difetto di una espressa qualificazione normativa: il suo superamento non determina la perdita del potere, né la nullità degli atti adottati tardivamente.
La richiesta regionale di pagamento dell’importo dovuto per la monetizzazione dell’energia gratuita è sufficientemente motivata quando indichi l’applicazione della formula vincolata prevista dall’art. 3, co. 2 e 3 l.r. Veneto 27/2020 e i dati tecnici (quantità di energia immessa e prezzi zonali orari) forniti da Terna e GME, non residuando alcun margine di discrezionalità amministrativa nella determinazione del quantum.
Il meccanismo di compensazione a due vie previsto dall’art. 15‑bis d.l. 4/2022, come convertito nella l. 25/2022, ha finalità emergenziali e un campo di applicazione distinto rispetto alla disciplina regionale sulla monetizzazione dell’energia gratuita: esso non incide sulla determinazione del controvalore dell’energia non ceduta ai sensi dell’art. 3 l.r. Veneto 27/2020, né può condizionare la legittimità della relativa formula di calcolo.
L’obbligo di cessione gratuita di 220 kWh per kW di potenza nominale media, previsto dall’art. 12, co. 1‑quinquies d.lgs. 79/1999, come attuato dalle leggi regionali, si applica a tutte le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, senza distinzione tra concessioni scadute, in proroga o ancora in corso di validità. La disciplina dell’art. 12 cit. e delle leggi regionali attuative, che impongono ai concessionari idroelettrici la cessione gratuita o la monetizzazione dell’energia, non viola gli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost., trattandosi di onere giustificato dalla natura demaniale della risorsa idrica e dalle finalità solidaristiche e perequative della norma, rientrante nella discrezionalità legislativa anche con effetti retroattivi impropri.
È legittima la scelta del legislatore regionale di determinare il valore dell’energia non ritirata mediante riferimento al prezzo zonale orario, trattandosi di criterio coerente con le condizioni di mercato e con la disponibilità dell’energia da parte del concessionario, nonché già adottato da altre regioni e ritenuto non irragionevole dalla giurisprudenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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