Le aree idonee per gli impianti di produzione di energie rinnovabili, in vigenza del d.lgs. 199/2021
Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ambito dell’art. 20, co. 8 d.lgs. 199/2021, la lettera c-ter e la lettera c-quater si pongono in termini di completa autonomia o alternatività e non in termini di concorrenza necessaria. Pertanto l’area deve considerarsi idonea se rispetta i requisiti della lett. c-ter oppure, nel solo caso di mancata applicazione di quest’ultima norma, della lett. c-quater, senza necessità di cumulo dei requisiti previsti dalle due norme, con conseguente ampliamento dell’ambito delle aree idonee. Specularmente, l’eventuale non operatività della lett. c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lett. c-ter.
Con l’introduzione - ad opera dell’art. 6, co. 1, lett. a d.l. 50/2022, come convertito dalla l. 91/2022 – della più volte citata lett. c-quater il legislatore, nell’ottica di favor per l’istallazione degli impianti di energie rinnovabili, ha voluto estendere le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate nelle precedenti lett. da a a c-ter), anche le superfici non ancora modificate da attività antropiche.
L’art. 20 d.lgs. 199/2021 risulta oggi abrogato dal d.lgs. 190/2024.
Post di Alberto Antico – avvocato
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