Vincolo idrogeologico e autorizzazioni commerciali
Il TAR Veneto evidenzia come il vincolo idrogeologico imposto su un’area prevalga sulle eventuali autorizzazioni commerciali rilasciate per la medesima; e infatti, queste ultime non possono autorizzare lo svolgimento di attività o la realizzazione di opere in contrasto con il primo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Immagino valga pure con riferimento, alla norma regionale veneto lr n. 6/2025, art. 22 (cambio d’uso) che al comma 5 dice:
5. Fermi restando i limiti e le condizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali in relazione a specifiche zone o destinazioni d’uso ovvero con riguardo a specifici immobili e nel rispetto delle normative di settore, il mutamento della destinazione d’uso all’interno delle categorie funzionali di cui al comma 1 è sempre consentito per le singole unità immobiliari situate nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone ad esse equipollenti, ad eccezione delle unità immobiliari seminterrate e per quelle poste al primo piano fuori terra. Per queste ultime vale quanto stabilito dai commi 6 e 7.
6. Limitatamente alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra, il mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 5 è liberamente ammesso soltanto nelle zone e negli edifici all’uopo specificamente individuati dal PI, in coerenza con eventuali programmi o piani di riqualificazione urbana e sociale, con particolare riferimento ad aree degradate o in disuso da rivitalizzare. Sono comunque esclusi dall’individuazione:
a) le aree o gli edifici ricadenti nelle zone di pericolosità individuate dai vigenti Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e dai Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) delle Autorità Distrettuali di Bacino Idrografico e dagli altri strumenti di pianificazione di settore, nonché le aree soggette a fragilità di natura geologica o idrogeologica, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee, o da essere idonee a determinate condizioni, a nuovi insediamenti;
DOMANDA: si dice: Sono comunque esclusi dall’individuazione: vuol dire fin da subito?
• LR 6/2025 vieta il cambio d’uso al primo piano fuori terra, puro, nelle zone fragili.
• Art. 14 PGRA crea lo spiraglio tecnico: il divieto si può “superare” solo se l’intervento non aumenta il rischio idraulico, cioè ristrutturazione leggera con rischio ≤ R2.
Sintesi semplice:
Lo spiraglio non è scritto come “cambio d’uso ammesso”, ma come “ristrutturazione edilizia ammessa se rischio ≤ R2”. Il cambio d’uso diventa quindi ammissibile solo se rientra in questo contesto.
Domanda- Spiraglio PGRA art.14: ammesso solo se rischio ≤ R2?
Negli aspetti operativi delle NTA del PGRA è scritto : “per tutti gli ampliamenti non può essere mutata la destinazione d’uso dell’edificio”- Non so cosa voglia dire sinceramente.
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