Rassegna di giurisprudenza in materia processuale
- In materia di rito elettorale
Il Consiglio di Stato ha affermato che la qualità di controinteressato va individuata non in rapporto a esigenze processuali, bensì in seguito al riconoscimento di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso (cd. elemento sostanziale) e alla circostanza che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato, esplicitamente menzionato, o comunque sempre agevolmente individuabile (cd. elemento formale), il quale abbia un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento.
Il ricorso elettorale è ammissibile se notificato, oltre che alla P.A. resistente, ad almeno uno dei controinteressati, come claris verbis evincibile dall’art. 130, co. 3, lett. c c.p.a. La notifica prescritta da tale disposto normativo alle altre parti che vi hanno interesse non va infatti intesa nel senso di prevedere dei legittimati passivi necessari, diversi ed ulteriori rispetto ai controinteressati. Per rendere possibile la partecipazione al giudizio degli altri controinteressati, va successivamente disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49, co. 1 c.p.a., da intendersi richiamato dall’art. 130, co. 3 c.p.a, avuto riguardo alla rilevanza costituzionale del principio del contraddittorio ex art. 111 Cost.
L’art. 130, co. 3, lett. c c.p.a., nel fare riferimento alle “parti che vi hanno interesse”, privilegia il cd. elemento sostanziale nell’identificazione dei controinteressati, a prescindere quindi dal cd. elemento formale. Pertanto, i controinteressati nel giudizio elettorale sono i candidati proclamati eletti, direttamente e immediatamente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso, in quanto destinati a perdere il loro ufficio.
Nel giudizio elettorale, riferito alle elezioni amministrative, la notifica effettuata soltanto nei confronti del Comune non è sufficiente alla regolare instaurazione del giudizio, richiedendosi quella di notifica del ricorso ad “almeno un controinteressato”, laddove l’Ente locale è parte necessaria del giudizio in qualità di parte resistente, dovendo l’individuazione della P.A., cui compete detta qualità, essere effettuata non in base al criterio dell’imputazione formale degli atti contestati, bensì a quello dell’imputazione dei risultati della consultazione elettorale.
Nell’ipotesi in cui in primo grado non sia disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati nel giudizio elettorale - da identificarsi anche nei Consiglieri comunali eletti nella stessa lista collegata al candidato Sindaco, i quali (nel caso di un Comune con meno di 15.000 abitanti) venendo meno l’elezione del Sindaco, sarebbero dichiarati decaduti dalla carica di Consigliere - la sentenza di prime cure va annullata per difetto di integrità del contraddittorio, con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, co. 1 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
2. Revocazione ed erroneo assorbimento di una questione di diritto
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4 c.p.c., l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve rispondere a tre requisiti: i) deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio; ii) deve attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; iii) deve sussistere un nesso causale diretto tra l’errore e la decisione finale.
L’eventuale erroneo assorbimento di una questione di diritto da parte del giudice (nella specie, circa l’operatività di una disposizione comunitaria alla vicenda oggetto di giudizio) è estraneo all’alveo applicativo della revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c., in quanto l’eventuale omessa valutazione della portata autonoma di una norma integra un errore di diritto, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice.
La revocazione per omessa pronuncia è ammessa solo se deriva da un errore di fatto revocatorio, inteso come svista materiale nella lettura degli atti. Tale vizio si configura quando il giudice omette di esaminare un motivo di ricorso non per una scelta giuridica, ma per l’erronea convinzione che quel motivo non sia mai stato proposto, nonostante la sua palese presenza nel ricorso. L’omessa pronuncia, pur configurando tipicamente una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. (configurando così un errore di diritto), può trarre origine da un errore di fatto revocatorio. Ciò si verifica qualora il giudice, nonostante la consapevolezza del dovere decisionale, ometta materialmente la statuizione a causa di una svista percettiva. Tale errore deve risultare in modo inequivocabile dal corpo della sentenza, individuando nella motivazione il luogo privilegiato di emersione del vizio revocatorio rispetto al motivo proposto.
Post di Alberto Antico – avvocato
3. La revocazione per falsità della prova documentale
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’azione per revocazione ai sensi dell’art. 395, co. 1, n. 2 c.p.c., basata sul presupposto della falsità di una prova documentale, è inammissibile qualora la falsità non sia stata preventivamente accertata con sentenza passata in giudicato o riconosciuta dalla parte avvantaggiata. Pertanto, l’avvenuto avvio di un procedimento penale che si sia concluso con una sentenza di assoluzione di primo grado (nella specie, perché il fatto non costituisce reato) non integra i presupposti della «prova dichiarata falsa», né può essere strumentalmente utilizzato per riesumare vizi di revocazione diversi (come l’errore di fatto) i cui termini di proposizione siano irrimediabilmente scaduti.
L’accertamento della falsità non può essere demandato al giudice della revocazione stessa.
La falsità riconosciuta dopo la sentenza non può consistere nella valutazione del contenuto di una deposizione testimoniale, ovvero delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato (che non sia parte avvantaggiata del falso).
Post di Alberto Antico – avvocato
4. L’azione risarcitoria nei confronti della P.A., connotata da “incertezza eventistica” rispetto alla spettanza del bene della vita
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, qualora la domanda del ricorrente abbia ad oggetto il danno-evento costituito dal mancato conseguimento del bene della vita finale e non già quello per perdita di chance per la definitiva perdita della possibilità di raggiungerlo e, dopo l’annullamento dell’atto, alla P.A. sia oggettivamente impedita la riedizione del potere amministrativo, in ragione del quadro di irrisolvibile «incertezza eventistica», e, conseguentemente, della impossibilità di formulare in nuce il giudizio di spettanza del bene della vita, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Post di Alberto Antico – avvocato
5. L’azione risarcitoria nel processo amministrativo
Il Consiglio di Stato ha affermato che la riproposizione di una domanda risarcitoria che consegue alla vittoriosa azione impugnatoria (nella specie, avverso l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione) deve rispettare il termine decadenziale stabilito dall’art. 30, co. 5 c.p.a., di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del provvedimento illegittimo.
La declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria (nella specie, in quanto proposta con semplice memoria non notificata alla controparte) non ne preclude la successiva riproposizione atteso che, nel processo amministrativo, il giudicato non si forma sulle questioni processuali.
Post di Alberto Antico – avvocato
6. Vicinitas: il CGARS consiglia prudenza nel negare l’interesse ad agire avverso il titolo edilizio ottenuto dal vicino
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la distinzione tra legittimazione e interesse ad agire consente al giudice di escludere dal novero del giuridicamente rilevante, nonché dall’ambito di meritevolezza della tutela, gli interessi oggettivamente del tutto inconsistenti, in quanto meramente “emulativi, “abietti o futili” ovvero “estorsivi” (cioè volti soltanto a imporre una transazione alla controparte, perché privi di satisfattività per la parte che agisce).
Detta distinzione, viceversa, non deve né può essere utilizzata per sovrapporre la soggettiva ofelimità (percezione dell’utilità) del giudicante a quella – unica rilevante – delle parti, la cui valutazione non postula alcuna condivisione da parte del giudice, ma solo una verifica estrinseca della configurabilità di tale interesse.
All’esito, il Consiglio – in un contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione del titolo edilizio ottenuto dal vicino – ha riformato la sentenza di prime cure che, pur non negando in assoluto che il pregiudizio concretante l’interesse ad agire possa essere rinvenuto anche nella compromissione della pregressa godibilità della visuale o del panorama, aveva sostenuto l’inesistenza nella fattispecie del pregiudizio in parola, alla luce della distanza di circa 60 metri intercorrente tra la proprietà degli appellanti e la contestata edificazione, e delle dimensioni in altezza di quest’ultima.
Post di Alberto Antico – avvocato
7. L’occupazione sine titulo di fondi da parte della P.A. con collettori fognari: questioni di giurisdizione
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che spetta alla giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP) la controversia con cui il proprietario di fondi occupati da collettori fognari - a fronte di un’acquisizione sanante parziale ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 - agisca per ottenere la restituzione delle restanti aree previa rimozione dei manufatti (riduzione in pristino) o, in subordine, la condanna della P.A. alla loro regolarizzazione.
Infatti, mentre appartiene alla giurisdizione di legittimità del TSAP la cognizione sui vizi del provvedimento di acquisizione effettivamente adottato; le domande volte a far cessare un’occupazione di fatto (anche se mediante rimozione di tubazioni dismesse o in uso) riguardano una lesione di diritti soggettivi derivante dall’esecuzione di opere idrauliche di pertinenza del TRAP, la cui cognizione ha carattere onnicomprensivo e prescinde dalla legittimità del titolo dell’occupazione, estendendosi a ogni pretesa restitutoria o risarcitoria inerente ai fondi interessati dalle infrastrutture idriche.
Post di Alberto Antico – avvocato
8. Processo (amministrativo) e morte del rappresentante legale di una persona giuridica
Il Consiglio di Stato ha affermato che la morte del rappresentante legale di una persona giuridica non determina l’interruzione del processo, in quanto quest’ultima si verifica solo per la rappresentanza delle persone che non hanno il libero esercizio dei diritti (rappresentanza in senso proprio) e di fonte legale, mentre non si applica ai casi di rappresentanza volontaria né a quelli d’immedesimazione organica, tra cui rientra quello del legale rappresentante della persona giuridica, per la quale solo la cancellazione della società dal registro delle imprese è causa di interruzione del processo.
Post di Alberto Antico – avvocato
9. Legittimazione di un comitato spontaneo ad agire (avverso una variante urbanistica)
Il TRGA Trento ha affermato che, ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ai comitati spontanei nei confronti di provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi di interessi di carattere collettivo o diffuso, debbono concorrere le seguenti condizioni: i) sussistenza di una previsione statutaria che qualifichi l’obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’ente; ii) dimostrazione di avere consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolge l’attività di tutela degli interessi collettivi o diffusi; iii) dimostrazione di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale. In ogni caso, la legittimazione processuale dei comitati spontanei non può essere riconosciuta in ragione della partecipazione del comitato al procedimento amministrativo, poiché la natura delle situazioni giuridiche soggettive non muta per effetto dell’intervento di fatto nel procedimento.
Al fine dell’impugnazione di una variante urbanistica, il criterio della vicinitas si deve accompagnare alla dimostrazione del pregiudizio concreto e attuale derivante dall’azione amministrativa, occorrendo specificare - con riferimento alla situazione concreta e fattuale - in quale misura e con quali modalità il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e attuale. Tale pregiudizio può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ed è suscettibile di essere precisato e comprovato nel corso del processo.
Post di Alberto Antico – avvocato
10. Il difetto di legittimazione a ricorrere innanzi al G.A., eccepito dalla P.A. in un suo atto e non dal suo difensore
Il Consiglio di Stato ha affermato che va annullata, con rinvio al giudice di primo grado ex art. 105, co. 1 c.p.a., la sentenza che abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, senza sollecitare sul punto il necessario contraddittorio ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., anche nel caso in cui l’eccezione sia contenuta in una relazione della P.A., ma non sia stata fatta propria ritualmente dal difensore titolare dello ius postulandi.
Le domande ed eccezioni (com’è appunto quella di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva) che siano contenute in uno scritto di parte diretto al patrocinatore, e non siano da quest’ultimo sottoposte al giudice, non possono ritenersi ritualmente introdotte nel giudizio, con la conseguenza che, laddove effettivamente considerate dal giudice, esse devono considerarsi come rilevate ex officio.
Post di Alberto Antico – avvocato
11. Provvedimento sopravvenuto in pendenza del giudizio amministrativo
Il Consiglio di Stato ha affermato che è nulla, per difetto assoluto di motivazione, la sentenza del giudice di primo grado che, in presenza di un provvedimento sopravvenuto della P.A. in esecuzione di un’ordinanza cautelare (nella specie, del Consiglio di Stato), rigetti il gravame pervenendo nella sostanza ad una declaratoria di improcedibilità ed ometta di esaminare i motivi rivolti contro il provvedimento originario; in tal caso sussistono i presupposti per la rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 105, co. 1 c.p.a.
L’annullamento con rinvio può essere disposto anche in mancanza di specifico avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., poiché un simile esito non consegue a una questione rilevata d’ufficio, ma all’accoglimento della questione dedotta dall’appellante, cui si ritenga di applicare la conseguente disciplina processuale; nonché anche laddove l’appellante abbia chiesto di accertare la fondatezza del ricorso nel merito nel solo grado di appello, poiché il giudice che accolga il motivo di gravame condizionante il regime dell’azione non è vincolato al petitum della parte in relazione alle conseguenze processuali di tale accoglimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
12. Il giudizio di revocazione
Il Consiglio di Stato ha affermato che il giudizio di revocazione si articola in due fasi: quella rescindente, volta a verificare se il ricorso è ammissibile e se sussiste una delle cause legali tipiche di revocazione (in caso di positivo riscontro, la sentenza viene rescissa, ossia revocata); quella rescissoria, meramente eventuale, che consegue ad una pronuncia (necessariamente positiva) circa la sussistenza della causa di revocazione invocata. In questa seconda fase viene in rilievo l’obbligo per il giudice di rinnovare il giudizio, emendandolo del vizio o dei vizi che avevano afflitto quello precedente.
Nel giudizio di revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c. il giudice, una volta verificato tale errore, deve valutarne la decisività sulla base del solo contenuto della sentenza impugnata, cioè operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa. Solo ove tale accertamento dia esito positivo, nel senso che la sentenza impugnata risulti in tal modo priva della sua base logico-giuridica, egli dovrà procedere alla fase rescissoria, attraverso un rinnovato esame della controversia, che tenga conto dell’emendamento eseguito.
È inammissibile il ricorso per revocazione laddove non venga in rilievo una svista materiale, ma una precisa opzione processuale da parte del giudice del gravame, che non è possibile sottoporre nuovamente a critica, diversamente operandosi una terza disamina del merito della controversia, esclusa dall’attuale sistema ordinamentale, che limita lo strumento della revocazione a precise e tassative ipotesi di legge.
Nel caso di specie, la sentenza di prime cure aveva annullato un concorso bandito da un Comune per l’assunzione del comandante della polizia municipale, avuto tra l’altro riguardo all’incompatibilità di uno dei commissari per “grave inimicizia” con il ricorrente. Il giudice d’appello ha affermato che il ricorrente stesso non aveva dimostrato che le denunce sarebbero state reciproche, essendosi limitato a richiamare una congerie di documenti depositati nel giudizio di appello, non ammissibili ex art. 104, co. 2 c.p.a., in quanto non potevano ritenersi indispensabili ai fini della decisione, considerata la loro mole, e considerato, altresì, che la parte non aveva provveduto a dettagliarne il deposito, indicando quali, tra di essi, fosse davvero rilevante al fine di introdurre elementi di prova di quanto affermato.
Post di Alberto Antico – avvocato

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