Particolare tenuità del fatto per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, co. 3 c.p., nella parte in cui dispone che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando i reati ex artt. 336 o 337 c.p. (rispettivamente rubricati Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e Resistenza a un pubblico ufficiale) siano commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
La Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto fosse esclusa a priori per tali delitti (puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni) e invece ammessa per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, punito dall’art. 338 c.p. con la pena della reclusione da uno a sette anni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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