Natura propter rem dell’obbligazione di versare il (doppio del) contributo di costruzione
Il privato non può presentare un’istanza di sanatoria, ottenerne il provvedimento conclusivo, e quindi, una volta che quest’ultimo è adottato, censurarne la presunta illegittimità per mancanza di corrispondenza tra i titolari e chi è tenuto al pagamento, qualora la sanatoria sia stata volturata a favore di terzi successivamente al suo rilascio.
Lo ha rilevato il TAR Veneto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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