Ristrutturazione edilizia o nuova costruzione?
Nel caso di specie, il privato progettava di sostituire un’aggregazione di edifici morfologicamente disomogenei, realizzati in epoche diverse, con caratteristiche costruttive e funzionali non omogenee e dotati di accessi autonomi, con un unico edificio a destinazione direzionale e commerciale, di altezza variabile da 2 a 7 piani fuori terra e 2 piani interrati ad uso autorimessa e locali tecnici.
Il TAR Milano ha qualificato l’intervento come nuova costruzione.
La pietra di paragone è ormai diventata la sentenza del Consiglio di Stato n. 8542/2025, che accetta la qualificazione di un intervento come ristrutturazione edilizia (e non nuova costruzione) solo in presenza dei seguenti tre requisiti essenziali e cumulativi.
- Unicità dell’edificio: l’intervento deve riguardare un singolo immobile preesistente, con esclusione dell’accorpamento di volumi precedentemente espressi da manufatti diversi e del frazionamento di un volume originario in più edifici di nuova realizzazione;
- Contestualità temporale: demolizione e ricostruzione devono costituire fasi di un intervento unitario, legittimate dal medesimo titolo edilizio. La mancanza di tale contestualità qualifica l’intervento come ripristino di un edificio demolito da tempo, con l’onere per il privato di fornire una prova rigorosa della preesistente consistenza;
- Neutralità dell’impatto sul territorio: l’intervento deve essere “neutro” sotto il profilo dell’impatto fisico, limitandosi al riuso del volume preesistente senza comportare una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito. Opere che rimodellano la morfologia del suolo (es. sbancamenti, realizzazione di piani interrati) o che accorpano volumi di pertinenze all’edificio principale violano tale principio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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