Vincolo preordinato all’esproprio apposto con variante semplificata puntuale
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto, in difetto di previsione nello strumento urbanistico generale, tramite variante semplificata approvata dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 10, co. 2 d.P.R. 327/2001, secondo le modalità e la scansione procedimentale di cui al precedente art. 19. La variante si intende approvata ove la Regione o l’ente delegato non esprimano dissenso entro 90 giorni (cfr. art. 19, co. 4 d.P.R. cit.), e la sua efficacia decorre dalla successiva delibera consiliare. La variante deve contenere, o richiamare espressamente, la volontà di apporre il vincolo, onde evitare incertezze sulla sua finalità espropriativa.
Anche nell’ambito della procedura semplificata ex art. 19 d.P.R. cit., resta fermo l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai proprietari delle aree interessate dall’imposizione del vincolo espropriativo. L’omissione può essere giustificata solo in presenza di varianti generali al piano urbanistico, ma non in caso di varianti puntuali aventi ad oggetto specifiche opere pubbliche su aree individuate e direttamente incidenti sugli interessi di soggetti determinabili. In tali ipotesi, il rispetto degli obblighi partecipativi ex artt. 11 e 16 d.P.R. cit. determina l’illegittimità del procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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