Gli atti delle conferenze di servizio sono autonomamente impugnabili?
Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza 20 febbraio 2014 n. 237, afferma che né gli atti relativi alla conferenza di servizi c.d istruttoria né quelli della conferenza di servizi c.d. decisoria sono autonomamente impugnabili perché solo il provvedimento finale, adottato in seguito all’espletamento della suddetta conferenza, è in grado di realizzare una possibile lesione diretta, concreta ed attuale: “2.1 Analogamente inammissibile è il ricorso r.g. n. 628 del 2009 con riguardo all’impugnazione della seconda parte della nota prot. 29025/QdV/DI del 23 dicembre 2008, con la quale il Ministero si è limitato a richiamare, senza innovare alcunché sul punto, le indicazioni già contenute nella conferenza di servizi istruttoria del 29 ottobre 2008, che aveva prefigurato la necessità della presentazione di un progetto di bonifica delle acque di falda.
Infatti per questa parte la nota prot. 29025/QdV/DI del 23 dicembre 2008 si sostanzia in un atto meramente esecutivo e confermativo delle disposizioni preannunciate nella conferenza di servizi istruttoria, la quale peraltro a sua volta non costituisce un atto immediatamente impugnabile, dato che si sostanzia in un atto endoprocedimentale privo di efficacia esterna (cfr. Tar Lazio, Latina, 2 febbraio 2011, n. 68; la giurisprudenza si è peraltro consolidata nel non riconoscere neppure alla conferenza di servizi decisoria la capacità di operare una lesività diretta ed immediata, ravvisata sussitere solo con il provvedimento finale di validazione dell’esito della conferenza di servizi: cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2417).
Peraltro va osservato che quand’anche si volesse ipotizzare l’impugnabilitĂ del verbale della conferenza di servizi istruttoria, nel caso di specie i suoi effetti si sarebbero comunque consolidati, con conseguente irriceviblitĂ dell’impugnazione, perchĂ© il medesimo non è stato impugnato entro i termini prescritti per la proposizione del ricorso (il ricorso infatti è stato notificato il 19 febbraio 2009)”.Â
dott. Matteo Acquasaliente
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