I fatti accertati in sede penale devono essere considerati provati nel procedimento amministrativo

24 Feb 2014
24 Febbraio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 200 del 2014.

Scrive il TAR: "6. Sul punto va, peraltro, ricordato che un costante orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. IV del 22/06/2004 n.4464) ha previsto che, seppur in un diverso ambito, l'Amministrazione possa legittimamente utilizzare il risultato delle indagini penali per quanto riguarda, fra l'altro, i fatti non controversi. Si è sancito, infatti, che “in sede disciplinare, l'amministrazione non ha l'obbligo di svolgere una particolare attività istruttoria al fine di acquisire ulteriori mezzi di prova quando dispone di elementi emersi dal giudizio penale, fermo restando l'obbligo di valutare autonomamente e discrezionalmente i fatti addebitati all'incolpato. Ne consegue che i fatti compiutamente accertati nella sede penale vanno assunti nel procedimento disciplinare senza che sugli stessi l'amministrazione possa procedere a nuovi e separati accertamenti, trattandosi di dati irremovibili, dovendo la p.a. procedere solo all'autonoma e discrezionale valutazione della loro rilevanza sotto il profilo disciplinare. Tale vincolo deve, in ogni caso, intendersi riferito anche alle ipotesi, quale quella di specie, in cui a fronte di una sentenza penale di condanna di  primo grado, sia intervenuta una decisione di appello recante dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione del reato, atteso che una tale statuizione processuale non vale a porre nel nulla gli specifici accertamenti compiuti nel primo grado del giudizio penale”.

7. Anche a prescindere dagli esiti del giudizio penale, e ai fini della decisione delle controversie sottoposte al presente Collegio, risulta
comunque dirimente constatare come l’Avepa ha dimostrato la violazione di quanto previsto dalla misura 214, laddove richiede che i
beneficiari della stessa misura dovranno disporre di idonei titoli di possesso sulla superficie oggetto di impegno per cinque anni e, ciò, senza soluzione di continuità".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto n. 200 del 2014

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