Ricorso collettivo in materia urbanistica
Il TAR Veneto ha affermato che nel processo amministrativo la possibilità di proporre un ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo cui ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, a tutela della posizione soggettiva lesa. La proposizione di un’unica impugnativa da parte di più soggetti è soggetta a stringenti limiti e in particolare a requisiti di ammissibilità positivi e negativi.
Sotto il primo profilo i ricorrenti devono far valere identiche situazioni sostanziali e processuali in rapporto alle domande formulate e alle ragioni difensive (le domande giudiziali devono quindi essere identiche nell’oggetto; gli atti impugnati devono avere lo stesso contenuto e devono essere censurati per gli stessi motivi). Sotto il secondo profilo deve potersi escludere con certezza qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, fra i ricorrenti.
Nel caso di specie, impugnavano gli atti di un progetto di riqualificazione di un’area degradata sia un Comitato per la vivibilità del quartiere, sia singoli ricorrenti a tutela della loro proprietà , sia operatori economici per il possibile danno derivante alla loro attività dall’apertura di una media struttura di vendita.
Si trattava di posizioni finalizzate alla tutela di posizioni sostanziali differenziate, che impongono differenti accertamenti in punto di legittimazione ed interesse. Quanto al Comitato, si impone la verifica dei requisiti di stabilità dell’organizzazione, non occasionalità e di effettiva rappresentatività . Quanto agli operatori economici, deve effettuarsi lo scrutinio della ricorrenza della vicinitas commerciale e di una posizione giuridica meritevole di tutela: la legittimazione al ricorso non può infatti configurarsi ove l’instaurazione del giudizio sia finalizzata a tutelare interessi emulativi e meramente anticoncorrenziali, ma deve essere preordinata alla necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali, unici interessi per i quali la P.A. può escludere l’insediamento di nuovi esercizi commerciali.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!