L’accordo di programma e i rimedi giurisdizionali esperibili

10 Feb 2026
10 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha offerto una pregevole disamina dell’istituto dell’accordo di programma ex art. 34 TUEL, rientrante nel genere degli accordi tra PP.AA. ex art. 15 l. 241/1990.

In particolare, i rimedi della risoluzione dell’accordo per inadempimento e del risarcimento del danno (art. 1453 c.c.) costituiscono espressione di principi generali in materia di obbligazioni e contratti e devono ritenersi compatibili con l’istituto dell’accordo di programma e, quindi, applicabili all’ipotesi di violazione dell’accordo ad opera di una delle parti, trattandosi di rimedi generali (forme generali di reazione) contro l’inadempimento delle obbligazioni, pubbliche e private.

Trovano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di cd. anticipatory breach, ben potendo l’inadempimento di un’obbligazione concretizzarsi anche prima della scadenza prevista per l’adempimento, allorché il debitore tenga una condotta incompatibile con la volontà di adempiere.

Post di Alberto Antico – avvocato

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