Autonomia degli ordini a demolire dell’abuso edilizio irrogati dal giudice penale e dal Comune
Il Consiglio di Stato ha affermato che, con riferimento alla demolizione ingiunta dall’autorità giudiziaria, l’art. 31, co. 9 d.P.R. 380/2001 non contiene una disciplina di dettaglio sovrapponibile a quella prevista per i casi di demolizione intimata dal Comune. La totale autonomia tra i due distinti procedimenti demolitori fa sì che, in assenza di una previsione espressa in tal senso da parte del legislatore, la demolizione imposta dal giudice prescinde dagli effetti ablatori e/o sanzionatori dell’inadempimento all’ingiunzione del Comune, che restano del tutto indipendenti dal giudicato penale e neppure sussiste un obbligo di conformazione al termine di 90 giorni di cui al precedente comma 3 in capo al giudice penale, potendo questi determinarsi sia per un termine inferiore, sia per un termine superiore.
Post di Alberto Antico – avvocato
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