Concorsi pubblici e la cd. riserva di umanità
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che nelle procedure automatizzate non può essere pretermessa la cd. riserva di umanità. L’indicazione di un requisito in una parte “erronea” del modulo (nella specie, per la partecipazione ad una selezione concorsuale) non preclude di per sé la valutazione dello stesso ai fini concorsuali, poiché un identico principio deve valere anche nelle procedure automatizzate, nelle quali l’impiego degli algoritmi non può sacrificare la corretta valutazione dei requisiti dei candidati.
Il regolamento (UE) 1689/2024 sull’intelligenza artificiale (IA) prevede un’applicazione differita per gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio, tra cui quelli concernenti la supervisione umana, a decorrere dal 2 agosto 2026. Tuttavia, anche prima di tale data, il regolamento assume rilevanza quale fonte di indirizzo interpretativo, nella parte in cui qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di IA utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici e impone, quale requisito strutturale, l’esistenza di una supervisione umana effettiva, per il controllo, l’intervento e la correzione del funzionamento del sistema.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!